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Nomina consigliere comunale in surroga del consigliere dimissionario, Angela Volpe

Dettagli del documento

Nomina consigliere comunale in surroga del consigliere dimissionario, Angela Volpe

Descrizione

OGGETTO: SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO
L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di Maggio alle ore 19:08 e in proseguimento
nella sala delle adunanze della sede comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i
componenti del Consiglio Comunale, all'appello risultano:
N Cognome Nome Presenza N Cognome Nome Presenza
1 PROIETTO GIANCARLO Presente 8 CALDARO MAURIZIO Presente
2 MOSCETTA ANDREA Presente 9 CONTI EMILIANO Presente
3 DAMIZIA EMMA Presente 10
4 LUCIDI ANDREA Presente 11 FIANCO DAVIDE Presente
5 TUCCI ENILDE Presente 12 TESTA BENEDETTA Presente
6 DAMIZIA CLAUDIA Presente 13 CAMPOLI EMILIANO Presente
7 ATTURO GIULIA Presente

PRESENTI: 12 - ASSENTI: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lettera a del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MASSIMILIANO
FULLI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. GIANCARLO PROIETTO nella sua qualità di
SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

PREMESSO che in data 14 e 15/05/2023 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale di Serrone ;
VISTA la lettera di dimissioni di Damizia Antonietta dalla carica di consigliere comunale presentata appartenente

alla lista “COM.e Te. ”” Comunità e territorio “, acquisita al protocollo generale in data29/ 01/2024 al n. 815 ;
RILEVATO che: con successiva nota protocollo n. 2812/2024 del 12/04/2024 è stata comunicata dal sig. Stefano
Pareggiani , il primo dei non eletti della lista la volontà di non assumere la carica di consigliere nella lista “Com. e
Te.”; VISTI: la legge 25 marzo 1993 n. 81;
Richiamata la delibera consiliare n. 1 del 12-04-2024 con cui si è preso atto “della volontà di Stefano Paregiani ,
il primo dei non eletti della lista di non assumere la carica di consigliere nella lista “Com. e Te”
DATO ATTO che nel caso in esame si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, art. 38, che, tra le altre cose, testualmente recita: ... “I Consiglieri entrano in carica all’atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione”; ...
“Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate
personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le
dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di
persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba
procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’articolo 141.”;
VISTO l’art. 45, comma 1, del richiamato decreto legislativo, ai sensi del quale: “1. Nei consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto.”;
CONSIDERATA la Sentenza del Consiglio di Stato n. 640 del 17/02/2006 che afferma che “il termine di dieci
giorni previsto ai sensi dell’art.38, comma 8, del decreto legislativo n.267/00 ha carattere non perentorio ma
acceleratorio”;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla surrogazione del consigliere dimissionario seguendo l’ordine dei
candidati non eletti compresi nella lista denominata “_Com.e.Te”, come risultante dal verbale delle operazioni
dell’adunanza dei Presidenti delle sezioni elettorali compilato in occasione delle elezioni comunali del 15/05/
2023;
Rilevato che il primo dei non eletti della lista Com.e.Te. dopo Paregiani Stefano è la signora Angela Volpe; ,
VISTI: la legge 25 marzo 1993 n. 81; il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; lo statuto
comunale;
DATO ATTO che tutti i signori consiglieri presenti sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli
eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del detto consigliere, per i casi di cui al titolo III, capo
II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il
D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni; ACQUISITO il parere favorevole
del Responsabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi resi ai sensi di legge,
DELIBERA
1- DI NOMINARE consigliere comunale in surroga del consigliere dimissionario,
la signora Angela Volpe che, nella lista “_COM.E.TE. delle ultime elezioni del 15/05/ 2023,
segue immediatamente l’ultimo eletto;
2- DI CONVALIDARE contestualmente l’elezione del neo consigliere comunale dando atto
che non sussistono condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste
dalle disposizioni legislative vigenti;
3- DI DISPORRE che relativamente al consigliere surrogante vengano forniti all’anagrafe
degli amministratori locali e regionali i dati di cui all’art. 76 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
4- DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera sul sito internet
“Amministrazione trasparente”;
5- DI DEMANDARE all’Ufficio amministrativo la trasmissione della presente
deliberazione alla Prefettura di Frosinone e la comunicazione dell’avvenuta surroga tramite
l’Anagrafe degli Amministratori.
Successivamente, data l’urgenza di provvedere,
CON VOTI unanimi, resi ai sensi di legge,

DELIBERA
6- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione all’urgenza di ricostituire
l’integrità dell’organo.
SEGRETARIO COMUNALE:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del SEGRETARIO COMUNALE sulla
presente proposta in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
, 18-05-2024 IL RESPONSABILE
DOTT. MASSIMILIANO FULLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. GIANCARLO PROIETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMILIANO FULLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMILIANO FULLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Tipo documento Deliberazione del Consiglio comunale , Documento Albo Pretorio ,
Numero e data n. 450/2024 del
Data di pubblicazione 27 Maggio 2024
Oggetto Nomina consigliere comunale in surroga del consigliere dimissionario, Angela Volpe
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Licenze licenza aperta

Ufficio responsabile

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è l'assemblea pubblica, rappresentativa di ogni Comune, ente locale previsto dall'art. 114 della Costituzione della Repubblica Italiana. È regolato dal decreto legislativo nº 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali". Le materie di competenza del Consiglio sono definite dalla legge. Tra le principali vi sonoː lo statuto dell'ente, il bilancio, il conto consuntivo, il piano urbanistico comunale, il piano delle opere pubbliche e le convenzioni tra gli enti locali. Il Consiglio Comunale è organizzato come di seguito:

  • Presidente del Consiglio Comunale, tradizionalmente individuato come seconda carica istituzionale del Comune dopo il Sindaco, ha autonomi poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché di convocazione del medesimo. È eletto alla prima seduta del Consiglio.
  • Commissioni consiliari, hanno funzioni consultive, o di controllo, di indagine o conoscitive.
  • Gruppi Consiliari, composti da consiglieri di uno stesso orientamento politico.
  • Conferenza dei capigruppo, costituita dai rappresentanti dei vari gruppi consiliari, è presieduta dal Presidente del Consiglio. Ha lo scopo di coordinare e programmare i lavori del Consiglio.
Le sedute possono essere ordinarie, cioè quelle nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche di governo, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione. Le altre sono considerate straordinarie. Possono essere pubbliche, oppure segrete, cioè senza pubblico, quando gli argomenti trattati possono ledere la riservatezza delle persone. Il voto dei consiglieri comunali di regola è palese. È segreto nel caso in cui coinvolga persone. Il consiglio comunale rimane in carica per cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione (art. 51, comma 1, Tuel); la decadenza si ha in due casi:
  1. variazione di almeno un quarto della popolazione (fusioni di comuni, incorporazione di altro comune, distacco di una frazione) perché il consiglio non può più considerarsi rappresentativo della comunità che lo ha eletto;
  2. dimissioni della metà più uno dei consiglieri (art. 141 comma 1 lett. b n.3 TUEL), dimissioni che devono essere contestuali altrimenti opera la surroga.
Lo scioglimento infine opera per le seguenti cause:
  • quando il consiglio compie atti contrari alla costituzione
  • quando il consiglio commette gravi e persistenti violazioni di legge;
  • nel caso di gravi motivi di ordine pubblico;
  • per dimissioni del sindaco o approvazione della mozione di sfiducia da parte del consiglio nei confronti del sindaco;
  • per decadenza del sindaco a seguito di incompatibilità sopravvenuta, dichiarata dal Consiglio Comunale a completamento del relativo iter (art. 69 TUEL), viene dichiarato lo scioglimento del Consiglio Comunale, ma resta in carica fino al primo turno elettorale utile, fino alle elezioni le funzioni del sindaco vengono svolte dal Vice Sindaco (art. 53 Tuel);
  • mancata approvazione del bilancio entro i termini.
 

Via A. De Gasperi, 45

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