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Conversione del decreto “PNRR 4”: ecco le novità

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è stato convertito dalla legge n. 56 del 29 aprile 2024, con alcune importanti novità in materia di procedimenti autorizzativi: 

confermato, fino al 31 dicembre 2024, il ricorso obbligatorio allo strumento della conferenza “accelerata” (30/45 giorni per esprimere i pareri, una sola riunione simultanea per superare i dissensi), introdotto con l’articolo 13 del decreto-legge n. 76/2020. In sede di conversione è stato introdotto l’obbligo, per le amministrazioni partecipanti, sia in caso di dissenso sia in caso di assenso non completo, di indicare le misure necessarie per ottenere l’assenso sul progetto, quantificandone i relativi costi;

modifiche riguardo l’efficacia temporale del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all’articolo 25 del Codice dell’Ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), in caso di istanza di proroga presentata dal proponente;

modifiche al decreto-legge n. 239/2003 in relazione all’efficacia temporale, di almeno cinque anni, prorogabile su istanza di parte, dell’autorizzazione per gli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica;

le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, già autorizzate e ammessi a finanziamento a valere sul PNRR, possono essere realizzate da Terna S.p.A.  mediante denuncia di inizio attività; 

semplificazioni in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico per interventi su infrastrutture di rete. Sono escluse dalla verifica gli interventi qualificabili come “di lieve entità” e previste modalità semplificate per gli interventi qualificabili come “di media entità”;

poteri per sindaci, presidenti di provincia e sindaci metropolitani, attribuibili con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi strettamente necessari per la realizzazione di progetti previsti dal PNRR e PNC, ai fini del rispetto degli impegni assunti da comuni, province e città metropolitane come soggetti attuatori;

le opere pubbliche o di pubblica utilità, ricomprese in interventi infrastrutturali commissariati ai sensi del decreto-legge “sblocca cantieri” o afferenti ad investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR-PNC o con i fondi strutturali dell’UE, sono considerate di norma compatibili con l’esercizio dell’uso civico. Qualora nell’ambito della conferenza di servizi sia rilevata l’incompatibilità di un’opera con l’esercizio dell’uso civico, la stazione appaltante procede direttamente alla sistemazione delle terre gravate da uso civico, adottando i provvedimenti necessari;

conferma delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa in favore degli enti locali in ordine all’esecuzione e al monitoraggio degli interventi del PNRR. L’articolo 9 istituisce, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale di Governo, apposite cabine di coordinamento, di cui disciplina anche la composizione, a sostegno degli enti locali per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale.

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Pagina aggiornata il 20/05/2024

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