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APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA ALLERTA – CAMPAGNA ESTIVA ANTINCENDIO ANNO 2024

Dettagli della notizia

Divieti Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti...

Data:

13 Luglio 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Ordinanza del Sindaco

è tassativamente vietato:
accendere fuochi di ogni genere;
far brillare mine o usare esplosivi;
usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o
inceneritori che producano faville o brace;
fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa
creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri
articoli pirotecnici;
transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti;

 

ORDINA

1. Divieti
Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree
del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o
immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
accendere fuochi di ogni genere;
far brillare mine o usare esplosivi;
usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o
inceneritori che producano faville o brace;
fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa
creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri
articoli pirotecnici;
transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti;
2. Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2
della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio,
lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di
fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e),
potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta
(meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia
richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di
mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di
mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere
nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.
Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia
municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella
documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in
condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il
Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.
3. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione
delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare
perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni
residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da
assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque
realizzata entro il 30/06/2024;
4. Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale
7/2005 è vietato accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi
quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all’articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002,
nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni
abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi,
su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.
5. Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o
a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea.
Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 30/06/2024 di realizzare, fasce protettive o precese di
larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di
vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando ilfondo, possa propagarsi alle
aree circostanti e/o confinanti.
PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

6. Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e
conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in
particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli,
incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti
residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie
spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque
metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio
sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti
lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le
norme statali e regionali vigenti.
7. Attività turistiche e ricettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e
strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di
mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto
disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che
dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa
antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica
incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea
con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
VIGILANZA E SANZIONI

8. Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia
Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della
presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di
interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
9. Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle
sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative
statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto
dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita
con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7
bis del D.Lgs. 267/2000.
10. Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2019-2022, ai sensi della
L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04/06/2020.
Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Serrone e sul sito internet istituzionale.
La presente Ordinanza viene trasmessa per conoscenza e per quanto di competenza, a:
- Ufficio Polizia Locale;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Piglio;
- Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale di Fiuggi.
- Ufficio Territoriale del Governo- Prefettura di Frosinone;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del
Processo Amministrativo"

Ultimo aggiornamento: 13/07/2024, 08:55

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