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Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima allerta – Campagna estiva antincendio anno 2025

Dettagli della notizia

Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000

Data:

18 Giugno 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Registro Generale 30 del 17-06-2025
OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA
DEL PERIODO DI MASSIMA ALLERTA - CAMPAGNA ESTIVA ANTINCENDIO ANNO 2025
IL SINDACO
VISTO il D.lgs n.267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 50
comma 5;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15/05/2020 di approvazione del Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2019-2022, ai sensi della
L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04/06/2020, con il quale si
stabilisce, fra l'altro che: dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno è dichiarato lo stato di grave
pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione
Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi
dall’inizio di maggio e fine ottobre;
VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art. 3, comma 1, lettera c) individua il
Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le
attribuzioni di predetta Autorità; VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi
boschivi”;
VISTA la Legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “Norme in materia di gestione delle risorse
forestali”;
VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36
della legge regionale 28 ottobre 2002, n.39”;
VISTO il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima
e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi
boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi
quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al
patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché
rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge regionale n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n.
7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta in tutte le
aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o
immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
accendere fuochi di ogni genere;
far brillare mine o usare esplosivi;
usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o
inceneritori che producano faville o brace;
fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa
creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli
pirotecnici;
transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti;
ORDINA

1. Divieti
Durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree
del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o
immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
accendere fuochi di ogni genere;
far brillare mine o usare esplosivi;
usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in
contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o
inceneritori che producano faville o brace;
fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa
creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli
pirotecnici;
transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti;
2. Fuochi pirotecnici e fiamme libere
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2
della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio,
lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di
fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma 1, punto e),
potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio
note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e
verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di
squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta
per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco
e propagazione di incendi.
Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia
municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella
documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in
condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il
Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.
3. Obbligo di realizzazione delle fasce protettive
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione
delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare
perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni
residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da
assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque
realizzata entro il 30/06/2024;
4. Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale
7/2005 è vietato accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli
delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all’articolo 3 della legge forestale L.R. n. 39/2002, nonché
nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni
abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su
tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.
5. Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a
riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi
ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 30/06/2024 di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza
non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo
da evitare che un eventuale incendio, attraversando ilfondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o
confinanti.
PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
6. Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e
conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in
particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli,
incolti e cespugliati.
I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti
residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie
spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque
metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio
sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti
lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.
Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le
norme statali e regionali vigenti.
7. Attività turistiche e ricettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e
strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di
mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto
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disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che
dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa
antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica
incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con
quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
VIGILANZA E SANZIONI
8. Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia
Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della
presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di
interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
9. Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni
già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle
materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto
dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita
con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis
del D.Lgs. 267/2000.
10. Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2019-2022, ai sensi della
L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R. n. 72 del 04/06/2020.
Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Serrone e sul sito internet istituzionale.
La presente Ordinanza viene trasmessa per conoscenza e per quanto di competenza, a:
- Ufficio Polizia Locale;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Piglio;
- Comando Stazione Carabinieri Nucleo Forestale di Fiuggi.
- Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Frosinone;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Frosinone
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo
Amministrativo".
Serrone, 17-06-2025

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Polizia Locale

SERVIZIO 1  Polizia stradale viabilità

  • Regolazione e controllo della circolazione stradale; pianificazione del traffico, dell'illuminazione pubblica, della segnaletica, dei parcheggi; rapporti con l'ordine giudiziario e con gli organi di sicurezza pubblica; rapporti funzionali con i soggetti esterni gestori dei servizi di trasporto pubblico e/o connessi alla viabilità.
SERVIZIO 2 Polizia edilizia
  • Attività di vigilanza ex D.P.R. 6 Giugno 2001, n. 380 in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia; attività di verifica e di sopralluogo in qualità di agenti di polizia giudiziaria in caso di presunta violazione urbanistico - edilizia, e di redazione e trasmissione comunicazioni e rapporti, nonché esercizio di attività delegate da autorità giudiziarie in materia.
SERVIZIO 3 Servizio di polizia amministrativa e pubblica sicurezza
  • Servizio di vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze;la regolamentazione, la promozione e il controllo delle attività economiche locali; l'esercizio dell’attività di vigilanza in relazione alle autorizzazioni, concessioni, licenze e certificazioni inerenti le attività commerciali, ricettive ed i pubblici esercizi; vigilanza su  provvedimenti di autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche per fiere, mercati e altre occupazioni inerenti le attività commerciali;la gestione di mercati comunali, caccia e pesca; rapporti con l'ordine giudiziario e con gli organi di sicurezza pubblica;
SERVIZIO 4 Protezione civile
  • Organizzazione e la gestione delle attività di pertinenza comunale inerenti la protezione civile (piani di emergenza, coordinamento tecnico dell'unità di crisi, pronto intervento, ecc.)

Via A. De Gasperi, 45

Ultimo aggiornamento: 18/06/2025, 10:59

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