Descrizione
AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI
IL SINDACO
a norma dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, che testualmente recita:
"Art. 21 - Aggiornamento degli albi.
(Articolo cosi sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405)
Gli albi definitivi dei giudici popolari formati secondo gli articoli precedenti sono permanenti.
Per il loro aggiornamento, nel mese di aprile dell'anno 1953 e nel mese di aprile di ogni secondo anno dei successivi bienni, il sindaco di ciascun Comune invita con pubblico manifesto tutti coloro che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, a iscriversi, non più tardi del mese di luglio, negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello.
Per le altre operazioni di aggiornamento si osservano le disposizioni degli artt. 15 e seguenti e i termini e le modalità in esse stabiliti.";
RENDE NOTO
che, da oggi a tutto il mese di luglio, sarà proceduto alla formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei Giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello.
I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari ma che siano in possesso dei requisiti sopra specificati sono invitati a chiedere all'Ufficio comunale l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo Comune.
Domanda d'iscrizione a Giudice Popolare
I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello per una prescrizione della nostra Costituzione che, all'art. 102, terzo comma, recita così: "la legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia". Tale partecipazione ha lo scopo principale di attuare un collegamento diretto tra il POPOLO, in nome del quale viene amministrata la giustizia, e la MAGISTRATURA, organo preposto a tale amministrazione.
I cittadini che possiedono i requisiti di legge possono presentare domanda di iscrizione nell'Albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello presso il Servizio Servizi Demografici entro il 31 luglio di ogni anno dispari.
La domanda va redatta secondo quanto specificatamente indicato nel relativo modello, allegando fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, e possibilmente va accompagnata da fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito e presentata o personalmente all'Ufficio Protocollo, o per posta raccomandata, oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica (riceve anche email non certificate):
PEC: info@pec.comune.serrone.fr.it
I requisiti sono i seguenti:
- residenza nel Comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale (poiché tale requisito non è più certificabile, viene accertato che non risultino iscrizioni nel Casellario Giudiziale).
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.
Entro il mese di aprile di ogni anno dispari viene affisso apposito manifesto informativo con il quale il Sindaco invita i cittadini in possesso dei requisiti prescritti a presentare domanda per l'inclusione negli elenchi integrativi da presentare nel termine perentorio del 31 luglio di ogni anno dispari.
Una Commissione composta dal Sindaco e da due Consiglieri Comunali effettua gli aggiornamenti, entro il mese di agosto, e procede all'iscrizione dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'Assise (primo grado) e l'altro dei giudici popolari di Corte d'Assise d'Appello (secondo grado). Una volta definita la procedura (nuove iscrizioni su domanda e cancellazioni di chi ha perduto i requisiti) l'Ufficio comunale trasmette gli elenchi al Tribunale che aggiorna gli Albi in suo possesso.
Lo stesso Tribunale provvede ad estrarre a sorte, tra coloro i quali sono iscritti negli Albi, i cittadini che dovranno far parte della giuria popolare. I cittadini estratti sono convocati mediante apposita notifica per opportuni colloqui di valutazione. Se valutati idonei NON POSSONO RIFIUTARE l'incarico se non per gravissimi motivi.
Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.