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PARTECIPAZIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI DISABILI E/O FISICAMENTE IMPEDITI

Voto di elettore fisicamente impedito (voto assistito)

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

 
PARTECIPAZIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI DISABILI E/O FISICAMENTE IMPEDITI
 

Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica.

Inoltre l’annotazione del diritto al voto assistito può essere previamente inserita – su richiesta dell’interessato corredata della relativa documentazione – a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente codice sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali.

Pertanto, qualora l’elettore si presenti al seggio con la tessera personale nella quale sia apposto il suddetto codice, questi dovrà essere senz’altro ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore .

Viceversa, quando non vi sia l’apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l’impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che deve essere rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi della A.S.L. Gli orari e gli uffici sono reperibili a questo link.

Detto certificato deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.

Pertanto, l’elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz’altro essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa .

Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall’I.N.P.S. quando all’interno del libretto stesso sia indicata la categoria “ciechi civili”.

In altri casi spetta al Presidente del Seggio valutare di volta in volta l’effettività dell’impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l’ammissione al voto assistito.

 

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: “Accompagnatore (data, sigla del presidente)”, senza apporre il bollo della sezione.

 

Voto di elettore disabile

Per rendere più agevole l’esercizio del diritto al voto da parte degli elettori disabili, impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto al voto e che necessitano di essere accompagnati in cabina, la Asl è tenuta, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, a garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dell’apposita attestazione medica.